Art. 5.
(Istituzione del Fondo per gli interventi in favore della coltivazione e della commercializzazione della frutta in guscio).

      1. Per il finanziamento degli interventi di cui alla presente legge è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per gli interventi in favore della coltivazione e della commercializzazione della frutta in guscio, con particolare riguardo a quella prodotta nelle zone collinari e di montagna, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
      2. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386.

 

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